STATUTO DEL “CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA DOP MONTI IBLEI”

Articolo 1
E’ costituito tra olivicoltori, molitori ed imbottigliatori in forma singola o associata in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, le cui aziende ricadono nel territorio delimitato dalla DOP MONTI IBLEI, un Consorzio con attività esterna denominato “Consorzio di tutela dell’olio extravergine d’oliva DOP MONTI IBLEI”. Il Consorzio non persegue fini di lucro ed ha come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “MONTI IBLEI”.
Il consorzio opera nel pieno rispetto della legge nazionale 21.12.1999 n.526 e dei decreti ministeriali attuativi del 12.4.2000 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 27.04.2000 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché delle norme di cui agli articoli 2602 e 2615 del Codice Civile.

Articolo 2
Il Consorzio ha la sua sede legale in Ragusa presso la Camera di Commercio in Piazza Libertà.

Articolo 3
La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4
Il Consorzio ha la facoltà di istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale e all’estero.

Articolo 5
1) Il Consorzio persegue i seguenti scopi:
a) disciplina, controlla e tutela, in Italia e all’estero, l’uso della denominazione, delle menzioni geografiche aggiuntive e dell’eventuale marchio consortile da utilizzare in abbinamento con le suddette;
b) nello svolgimento della propria attività attua quanto disposto dai punti 15 e 16 dell’art.53 della Legge n.128/98 così come modificato dall’art.14 della legge 21.12.1999 n.526;
c) promuove la diffusione ed il consumo dell’olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta MONTI IBLEI;
d) vigila sull’osservanza delle norme previste dal presente statuto; disciplina, controlla e tutela, in Italia e all’estero, l’uso della denominazione, delle menzioni geografiche aggiuntive e dell’eventuale marchio consortile da utilizzare in abbinamento con le suddette;
e) assiste gli utilizzatori nello svolgimento delle azioni di valorizzazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta e nell’espletamento delle pratiche necessarie all’utilizzo della denominazione e delle menzioni geografiche aggiuntive;
f) vigila affinché non venga messo in vendita con il nome MONTI IBLEI o simile, o con il marchio distintivo del Consorzio, olio ottenuto con olive non prodotte nel territorio delimitato o che, pure essendo prodotto con olive di detto territorio, non abbia le caratteristiche fissate dal disciplinare di produzione;
e non sia stato sottoposto all’organismo di controllo;
g) svolge una attiva sorveglianza in collaborazione con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali contro le frodi nella produzione e nel commercio delle olive e dell’olio;
h) vigila affinché il titolo di consorziato, il marchio o altro segno distintivo adottato dal Consorzio siano usati esclusivamente dagli aventi diritto;
i) tutela le produzioni olivicole dei produttori quali coltivazioni biologiche o con sistemi ecocompatibili;
l) svolge tutti i compiti previsti dalla vigente normativa per i Consorzi di tutela e stipula apposite convenzioni con gli enti pubblici e privati per pervenire ad una proficua e migliore tutela della produzione, della valorizzazione e della commercializzazione dell’olio extravergine di oliva MONTI IBLEI.
2) Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consorzio:
a) effettua controlli a campione sul prodotto imbottigliato, al fine di accertare la corrispondenza alle caratteristiche della partita esaminata ed ammessa all’uso della denominazione di origine;
b) verifica la rispondenza delle menzioni geografiche riportate in etichetta;
c) compie, anche attraverso le associazioni Produttori riconosciute, servizio di assistenza tecnica e di informazione ai soci, al fine di elevare la qualità del loro prodotto;
d) definisce, d’intesa con i produttori del territorio, sentiti i pareri delle Associazioni Produttori riconosciute, linee ed indirizzi per la commercializzazione del prodotto ammesso all’uso della denominazione di origine;
e) svolge in Italia ed all’estero, anche attraverso la partecipazione a mostre e manifestazioni fieristiche, una adeguata azione promozionale e pubblicitaria intesa a diffondere la conoscenza ed il prestigio dell’olio extravergine d’oliva DOP MONTI IBLEI;
f)promuove ed organizza convegni per lo studio dei problemi tecnici ed economici interessanti il territorio e l’agricoltura con particolare riguardo all’olivicoltura;
g) svolge in Italia e all’estero ricerche di mercato e studi per la definizione ed il calcolo dei costi di produzione e conseguentemente dei prezzi di vendita;
h) attua qualsiasi altra iniziativa che consenta di valorizzare e sviluppare le imprese agricole del settore nonché allargare e controllare il mercato dell’olio a denominazione di origine;
i) si costituisce parte civile nei procedimenti penali promossi per reati relativi alle materie disciplinate dalla normativa vigente;
j) svolge tutte le funzioni e tutte le iniziative affidate ai Consorzi di tutela dalla normativa vigente o delegate ad essi da altri enti che operano nel settore;
k) richiede finanziamenti ad Enti, Ministeri ed istituzioni pubbliche e private, Regionali, Nazionali e Comunitarie da destinare alla valorizzazione e alla promozione, mediante qualsiasi forma (pubblicità ed iniziative televisive, editoriali, radiofoniche ecc.) dell’olio extravergine di oliva DOP Monti Iblei.
Il Consorzio potrà, al fine di rendere efficace la sua azione aderire ad organismi nazionali ed internazionali che si occupano di olivicoltura o di elaiotecnica.

Articolo 6
Il consorzio può istituire con delibera dell’assemblea dei soci e su approvazione del MI.P.A.F. propri marchi consortili che possono essere concessi in uso ai soci. Il Consorzio predispone un regolamento d’uso del marchio consortile per consentirne l’utilizzazione a tutti gli aventi diritto, anche ai non soci. Detto regolamento deve essere sottoposto all’approvazione del MI.P.A.F.

Articolo 7
I soci si impegnano a segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti inerenti all’uso della denominazione di origine e dei marchi consortili, se istituiti, al fine di renderne possibile l’intervento con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti.

Articolo 8
Su apposita domanda possono fare parte, in qualità di socio del consorzio:
a) gli olivicoltori singoli o associati, muniti di specifica delega dei propri soci in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, ricadenti nelle aree di produzione della DOP “Monti Iblei” individuata dal relativo disciplinare;
b) i titolari di impianti di trasformazione in forma singola o associata posti entro le aree sopra indicate autorizzate alla lavorazione delle olive per la produzione dell’olio extravergine di oliva DOP Monti Iblei;
c) gli imbottigliatori e confezionatori in forma singola o associata titolari di impianti posti entro le aree sopra indicate nelle quali venga confezionato l’olio extravergine di oliva DOP Monti Iblei.
Tutti i soggetti sopra elencati afferenti rispettivamente alle categorie degli olivicoltori , molitori ed imbottigliatori in forma singola o associata, dovranno inoltre essere iscritti nell’apposito elenco detenuto ed aggiornato dall’Organismo di Controllo della D.O.P. . L’esercizio dei diritti legati alla qualifica di socio è conseguente all’avvenuta iscrizione in detto elenco .

Articolo 9
L’ammissione al Consorzio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, a seguito di domanda degli interessati.
Il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione per ogni singola categoria di socio di cui all’art.8.
La domanda di ammissione al Consorzio dovrà contenere:
-l’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa, le generalità dei suoi Titolari o legali rappresentanti;
-l’indicazione della sede legale e l’eventuale recapito ove il Consorzio possa indirizzare comunicazioni di ogni genere;
-l’indicazione del codice fiscale e della partita IVA;
-gli estremi dell’iscrizione al registro delle imprese ove prescritto dalla normativa vigente,
-il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ove prescritto dalla normativa vigente ed altre eventuali iscrizioni previste dalla legge;
-dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti da esso;
– iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo di Controllo della D.O.P. afferente alle categorie degli olivicoltori, molitori ed imbottigliatori.
-dichiarazione di assenso al trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi del D.lgs 196/2003
Nella domanda si deve specificare:
a) se olivicoltore:
-la consistenza e l’esatta ubicazione degli uliveti che producono olive nell’ambito della zona di produzione delimitata dal disciplinare;
-dettagliate notizie sulla produzione media di olive, sulla eventuale produzione di olio dell’azienda e sulle attrezzature di cui si dispone per la lavorazione delle olive e dell’olio;
b) se molitore o imbottigliatore:
-l’ubicazione dello stabilimento, le attrezzature di cui si dispone e la capacità di lavorazione di stoccaggio;
-le località in cui abitualmente riceve in conferimento le olive.
Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre alla documentazione sopracitata dovrà presentare:
1) delibera dell’organo amministrativo che autorizzi l’adesione, specificando il nominativo del rappresentante in seno al Consorzio;
2) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
3) elenco dei soci e degli amministratori.
Nel caso di accoglimento della domanda, la qualità di consorziato si acquisisce di diritto all’atto del versamento della quota di ammissione.

Articolo 10
1) la prima adesione al Consorzio ha valore per un triennio; detta adesione si rinnova tacitamente di anno in anno se non interviene una richiesta di recesso del socio ai sensi del successivo art.16.
2) I soci sono esclusi dal Consorzio nel caso di cessazione dell’attività relativa alla produzione o trasformazione delle olive o al confezionamento dell’olio.
3) Il socio decade per la perdite dei diritti civili (per frodi oleicole, falso in commercio, atti contrario alla denominazione ecc.)

Articolo 11
1) Tutti i soci all’atto dell’ammissione al Consorzio devono pagare una quota di ammissione pari a euro 51,00 (cinquantuno virgola zero zero).
2) il socio, oltre al pagamento della quota di ammissione è tenuto al versamento di un contributo annuo il cui importo sarà determinato, per categoria di socio di cui all’art.8 con deliberazione dell’assemblea, nella misura proporzionale alla quantità di prodotto controllato o certificato dall’organismo di controllo.
3) l’assemblea provvede annualmente alla determinazione del contributo annuale che andrà suddiviso tra le tre categorie nel seguente modo : 66% del contributo da addebitare agli olivicoltori , 17% ai molitori e 17% agli imbottigliatori .
4) qualora venga istituito il marchio consortile il Consiglio di amministrazione fisserà annualmente la quota che gli aventi diritto devono al consorzio per l’utilizzo del marchio stesso.
5)i contributi associativi dovranno essere versati entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio cui gli stessi si riferiscono.
6) Relativamente ai costi delle attività attribuite ai sensi dell’art.14 della legge 21/12/199 n. 526, il Consorzio li pone a carico degli aderenti al Consorzio stesso e agli olivicoltori, anche se non aderenti al Consorzio di Tutela, secondo i criteri stabiliti dal regolamento adottato con DM 12 settembre 2000, n. 410.

Articolo 12
1) i soci sono tenuti a comunicare al Consorzio, a richiesta dello stesso, tutti i dati e le notizie circa le caratteristiche dell’azienda e le quantità di olive e di olio prodotto o lavorato, ovvero confezionato.
2) il socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del consorzio e degli altri soci o comunque suscettibili di recare danno al prestigio ed all’immagine della denominazione di origine.

Articolo 13
Il socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti del consorzio o violi le disposizioni del presente statuto, del disciplinare di produzione e dei regolamenti del consorzio o provochi con il proprio comportamento un danno agli interessi del consorzio e agli altri associati è soggetto, in relazione alla gravità dell’infrazione, all’applicazione delle sanzioni, ivi compresa l’esclusione dal Consorzio, stabilite dal consiglio di amministrazione in applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento interno previa approvazione dal MI.P.A.F..

Articolo 14
1) il consiglio di amministrazione, accertato un motivo di inadempimento del socio è tenuto a contestarlo al medesimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente l’invito a presentare nel termine di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni.
2) il consiglio di amministrazione provvede in merito con atto motivato, comunicando la propria decisione al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro venti giorni.
3) l’esame delle decisioni del consiglio di amministrazione può essere deferito, su istanza di parte, al collegio arbitrale.

Articolo 15
Il consorziato in qualunque momento può recedere dal Consorzio; in tale evenienza, deve presentare una richiesta scritta al consiglio di amministrazione.
Sulla domanda il consiglio delibera entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Il recesso ha effetto dal momento in cui il Consorzio riceve la comunicazione.
Il socio resta comunque vincolato per gli impegni assunti nei confronti del consorzio prima della data di recesso o esclusione.

Articolo 16
Sono organi del consorzio:
1)l’assemblea,
2) Il consiglio di amministrazione;
4) Il collegio sindacale;

Articolo 17
1) l’assemblea dei consorziati è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria è convocata dal presidente, su deliberazione del consiglio di amministrazione, almeno una volta all’anno.
2) l’assemblea straordinaria è convocata dal presidente, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, ogni volta che quest’ultimo ne ravvisi la necessità.
3) le assemblee dovranno essere convocate inoltre quando ne faccia richiesta per iscritto un numero di soci non inferiore al venti per cento dei consorziati.

Articolo 18
1) Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono costituite dai consorziati in regola con i pagamenti dei contributi, iscritti da almeno tre mesi, e che risultino iscritti nell’elenco delle categorie degli olivicoltori, molitori ed imbottigliatori detenuti dall’Organismo di Controllo. A ciascun socio spetta un voto. Ogni socio ha inoltre diritto ad un numero di voti aggiuntivi, in funzione della quantità di prodotto (olive DOP e/o olio DOP prodotto denunciato , olio DOP confezionato) derivante dall’attività esercitata (olivicoltore, trasformatore e confezionatore) che vengono così calcolati :
– da 1 a 5 q.li di olio 1 voto
– da 5 a 10 q.li di olio 3 voti
– da 10 a 25 q.li di olio 5 voti
– da 25 a 50 q.li di olio 7 voti
– oltre 50 q.li di olio 8 voti
Tali voti vengono ripartiti per categorie di soci nel modo seguente:
– 66% olivicoltori;
– 17% molitori;
– 17% imbottigliatori,
così come previsto dal D.M. 12/04/2000 r calcolati su un periodo significativo (due anni).
La produzione di olio sarà desunta dalle partite (lotti di confezionamento) di olio certificato dall’Organismo di Controllo.
2) le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano con prova e controprova, e, se del caso per scrutinio segreto quando almeno il venti per cento dei partecipanti lo propone.
3) Hanno diritto di voto, nell’assemblea, i soci in regola con i pagamenti dei contributi, iscritti da almeno tre mesi e che risultino iscritti nell’elenco delle categorie degli olivicoltori, molitori ed imbottigliatori detenuti dall’Organismo di Controllo.
4) ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio. Nel caso di società di persone può essere delegato uno dei soci; per le altre società e le associazioni, regolarmente costituite, il legale rappresentante potrà farsi rappresentare in assemblea da una persona di sua fiducia, mediante delega scritta.
5) Quando si tengono le assemblee parziali previste e disciplinate dai successivi articoli 19 e 20, le assemblee di cui al primo comma sono costituite dai delegati eletti nelle assemblee parziali i quali devono intervenire personalmente;
6) il consiglio di amministrazione determina annualmente, prima dello svolgimento dell’assemblea, il numero di voti spettanti a ciascun associato nel rispetto degli articoli 3 e 4 del D.M. 12.4.2000 n.A4289;
7) per l’elezione degli amministratori ogni socio può votare soltanto per i rappresentanti della propria categoria di appartenenza.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base dei dati dei consuntivi della certificazione determina i voti aggiuntivi e li attribuisce agli aventi diritto.

Articolo 19
1) quando il numero dei soci del Consorzio sia superiore a 300 l’assemblea generale è costituita dai delegati eletti da assemblee parziali, per ciascuna categoria in rappresentanza della somma dei voti spettanti ai soci deleganti, convocate dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione e presiedute da un componente il consiglio stesso a ciò appositamente delegato;
2) le assemblee parziali sono convocate, per quanto possibile, con riferimento alle aree a menzione geografica aggiuntiva e alle provincie. Il rapporto fra votanti e delegati eletti per l’assemblea generale e stabilito dal regolamento interno, che deve essere approvato dal MI.P.A.F..

Articolo 20
1) Le assemblee, se generali, sono convocate mediante avviso di convocazione che dovrà essere affisso nella sede del consorzio, negli uffici delle organizzazioni professionali e delle associazioni produttori e delle Camere di Commercio ovvero inviato a mezzo di lettera o per via e-mail ai soci almeno sette giorni prima dell’adunanza.
2) nel caso si tengano assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno quattordici giorni prima dell’assemblea generale. La convocazione sarà fatta con la stessa procedura di cui al comma precedente, limitatamente al territorio interessato dall’assemblea parziale.
3) Nelle assemblee parziali vengono determinati i voti per ciascuna categoria di soci ed eletti i delegati in ragione di uno per ogni 25 voti o frazione.
4) tanto per l’assemblea generale che per le assemblee parziali l’avviso di convocazione dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l’ora della prima adunanza ed eventualmente della seconda adunanza che non potrà tenersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Articolo 21
L’assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti, direttamente o per delega un numero di soci che rappresenti la maggioranza della totalità dei voti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati per delega; le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono adottati [sic] a maggioranza dei voti. Le assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti o rappresentati un numero di voti che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci presenti e/o rappresentati aventi diritto al voto.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, che abbiano ad oggetto la modifica dello statuto, la proroga della durata del consorzio, lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori, sono adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti validi, mentre le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) dei voti degli intervenuti.

2) l’assemblea ordinaria:
a) nomina i membri del consiglio di amministrazione;
b) nomina i membri del collegio sindacale designandone il presidente;
c) approva il bilancio consuntivo annuale;
d) delibera sull’azione di responsabilità contro gli amministratori;
e) delibera su eventuali compensi e sui rimborsi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il collegio sindacale e il collegio arbitrale;
f) delibera su ogni altro argomento previsto dalla legge e dallo statuto;
g) fissa la quota di ammissione al consorzio
h) fissa la misura del contributo annuale proporzionalmente alla produzione controllata dall’organismo di controllo e alla quota spettante alla categoria;
i) approva i regolamenti interni previa approvazione dal MI.P.A.F.;
3) l’assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del consorzio e sulle modifiche da apportare al disciplinare di produzione da sottoporre successivamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
4) L’assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio o, in caso di impedimento viene presieduta dal vicepresidente più anziano o in mancanza da un presidente eletto dall’assemblea;
5) Il presidente nomina il segretario dell’assemblea e, in caso di votazione, sceglie due dei soci presenti per l’esercizio delle funzioni di scrutatore.
6) Il segretario del consiglio di amministrazione può assolvere alla funzione di segretario dell’assemblea.

Articolo 22
1) Il consiglio di amministrazione, è composto da un numero minimo di sette e un massimo di quindici membri da stabilirsi in sede di assemblea, prima della nomina. Nell’ambito della filiera produttiva e sulla base dei criteri di rappresentatività, di cui all’art.14 comma 17 della legge 526/99 e dal decreto ministeriale del 12.4.2000 per la composizione degli organi sociali, dovranno essere adottate le seguenti procedure:
-gli olivicoltori devono rappresentare il sessantasei per cento;
-i molitori devono rappresentare il diciassette per cento;
-gli imbottigliatori devono rappresentare il diciassette per cento;
2) Tali valori devono essere applicati quando al Consorzio aderisce la totalità degli appartenenti a ciascuna categoria. Qualora non vi fosse adesione totale la rappresentatività è ridotta per ciascuna categoria di una quantità proporzionale alla quota di produzione (certificato conforme dei soggetti non aderenti al Consorzio).
3) Possono inoltre partecipare alle riunioni soggetti tecnici esperti della materia in misura non superiore a un settimo della composizione del consiglio, ma senza diritto di voto.
4) L’elezione del Consiglio di Amministrazione viene effettuata mediante la presentazione di liste separate per ciascuna categoria presentata da almeno il 30% dei delegati appartenenti alla stessa categoria dei soci. I seggi vengono ripartiti tra i candidati delle 2 liste di ciascuna categoria che abbiano riportato il maggior numero di voti in ragione di due terzi alle liste maggioritarie e di un terzo a quelle minoritarie.
5) Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più amministratori, anche per aver accumulato tre assenze consecutive ingiustificate, il consiglio di amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione nell’ambito della stessa categoria alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. secondo le norme dell’art.2386 del Codice Civile nel rispetto delle graduatorie raggiunte in sede di votazione, salvo ratifica della successiva assemblea generale.
6) I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 23
1) Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell’assemblea e le materie a questa riservate dal presente statuto.
2) in particolare il Consiglio:
a) elegge nel proprio seno il Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, uno o più vice presidenti e un Segretario il quale potrà essere scelto al di fuori dei membri del consiglio, nel qual caso non avrà diritto al voto, e ove lo ritenga necessario, una Giunta Esecutiva definendone i poteri. La Giunta nella sua composizione dovrà essere nominata secondo i criteri di rappresentatività adottati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
b) nomina il Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive determinandone la composizione e la durata;
c) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo;
d) approva il bilancio preventivo;
e) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
3) E’ altresì facoltà del consiglio di amministrazione:
a) assumere il personale stabilendone le mansioni e l’inquadramento, conferire incarichi professionali e deliberare sulla istituzione di rapporti di collaborazione;
b) costituire commissioni speciali allo scopo di affiancare e di coadiuvare la presidenza e le strutture socie. Dette commissioni non costituiscono organi sociali per cui assumono soltanto funzioni consultive e tecniche di supporto al consorzio e ai suoi soci.

Articolo 24
1) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente anziano per carica, mediante avviso da inviarsi a domicilio di ciascun Consigliere con lettera, o per via e-mail o a mezzo telefax, almeno sei giorni liberi prima della data fissata per l’adunanza.
2) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
3) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
4) Le deliberazioni del consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti; il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.
5) Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, si assenta per tre sedute consecutive del consiglio.

Articolo 25
1) Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informando il consiglio di amministrazione, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell’interesse dell’ente. A lui spetta la firma sociale.
2) Il presidente convoca e presiede le assemblee consortili e il consiglio di amministrazione.
3) Il presidente può delegare temporaneamente tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei vice presidenti, separatamente o congiuntamente, su conforme autorizzazione del consiglio.
4) Il vice presidente anziano e in caso di sua assenza, o impedimento, quello degli altri due vice presidenti più anziano per carica.

Articolo 26
1) L’Assemblea Generale nomina il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, iscritti al collegio dei revisori contabili. L’assemblea generale nomina il Presidente del Collegio Sindacale.
2) Il Collegio Sindacale ha le attribuzioni ed i doveri previsti dal Codice Civile, controlla la gestione sociale, vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta l’esattezza delle scritture e del Bilancio, dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione e comunque viene sciolto insieme ad esso.
3) I Sindaci effettivi possono avere diritto ad un compenso che dovrà essere determinato eventualmente dall’Assemblea Generale al momento della nomina.
4) Possono essere eletti nella carica di Sindaco anche i non Soci.

Articolo 27
Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un collegio arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Ragusa.
Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E’ sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l’autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 28
Su richiesta di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei consorziati che operano in un’area per la quale sia riconosciuta una menzione geografica aggiuntiva, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio delibera l’istituzione della Rappresentanza di Zona con funzioni meramente consultive. Di detta Rappresentanza fanno parte tutti i consorziati interessati alla specifica menzione geografica aggiuntiva.

Articolo 29
1) Il Comitato di Zona che può eleggere nel proprio seno un rappresentante coordinatore opera per tutelare e valorizzare la rispettiva menzione geografica aggiuntiva. A tale scopo il Comitato:
a) studia, propone e promuove al Consiglio di Amministrazione azioni atte a valorizzare l’olio prodotto nella zona e l’immagine della menzione geografica aggiuntiva individuando anche le fonti di finanziamento delle iniziative da intraprendere;
b) studia e propone gli indirizzi agronomici e colturali da attuarsi nella singola zona;
c) svolge tutte le funzioni che gli sono affidate e delegate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
2) Le convocazioni del Comitato sono inviate anche alla sede del Consorzio. Alle riunioni potrà intervenire il Presidente del Consorzio o altra persona da lui espressamente delegata.
3) Delle riunioni del Comitato di Zona viene redatto un verbale su apposito libro. Una copia dei verbali viene trasmessa alla sede centrale del Consorzio.

Articolo 30
1) Il rendiconto del consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto deve essere redatto secondo le norme dettate dall’art.2423 e seguenti del Codice Civile e secondo le norme che disciplinano i consorzi per quel che riguarda l’approvazione del rendiconto.
2) Il rendiconto deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale.
3) Il rendiconto, la relazione del consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei 20 giorni precedenti la data di convocazione dell’Assemblea.
4) Il patrimonio sociale è costituito:
– dal fondo consortile che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote;
-dalle riserve se istituite;
-da tutti gli immobili, i mobili, i sussidi, i premi e/o i valori che comunque pervengono al Consorzio.
5) Le entrate del Consorzio sono costituite dalle contribuzioni e dai ricavi provenienti dai soci nei modi e per le qualità regolate dal presente statuto, dagli importi delle sanzioni irrogate ai soci e da qualunque altro tipo di proventi anche da terzi, ivi compresi Enti pubblici o privati.
6) Eventuali avanzi di gestione, non avendo il Consorzio scopo di lucro, saranno passati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l’esercizio successivo o assegnati a fondo di riserva.
7) L’Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio sia accantonata in apposito fondo di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto e, comunque, per una migliore e più vasta attuazione degli scopi previsti dall’art. 2 del presente statuto.

Articolo 31
Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l’assemblea nominerà un liquidatore per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni. Il patrimonio residuo verrà utilizzato per iniziative atte alla valorizzazione dell’olio “Monti Iblei”.

Articolo 32
Gli atti del Consorzio, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, saranno pubblicati su periodici di informazione a sua scelta. Per le comunicazioni ai Soci potrà essere stampato apposito bollettino.

Articolo 33
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Consorzi.
F.to: SPATOLA SALVATORE – DR. MARCELLO ZICHICHI Notaio.